FRONTE DEL PORTO GENOVA

 

Decreto Ministeriale n° 585 del 31/03/1995
Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.


Doc. 495H0585.900 di Origine Nazionale
emanato/a da : Ministro dei Trasporti e della Navigazione
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 47 del 26/02/1996

riguardante :

TRASPORTI - Sicurezza marittima - Disposizioni relative a navigazione, navi e personale


IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata che prevede la determinazione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalità inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;

Visto il parere emesso in data 12 agosto 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo 1995, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;


ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale, o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale. Nei restanti porti l'autorizzazione viene rilasciata dal capo del circondario.

 

Art. 2.
1. Le autorità indicate nell'art. 1 sono tenute ad istituire, entro quindici giorni dall'emanazione del presente regolamento, un registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali di cui al medesimo art. 1.
2. Nel registro per ciascuna impresa devono essere indicati:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome ed il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
c) la sede dell'impresa o della società;
d) il cognome e nome di eventuale procuratore;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;
f) il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui è dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza di assicurazione, nonché degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;
g) il canone annuo e la cauzione versata;
h) le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonché ogni successiva variazione.

 

Art. 3.
1. Per il rilascio delle autorizzazioni le istanze avanzate dalle imprese richiedenti devono essere valutate sulla base dei seguenti requisiti:
a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per l procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi
e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
f) presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;
g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 84 del 1994;
h) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1.

 

Art. 4.
1. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità portuale e, dove non istituita ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale, nonché nei restanti porti dal capo del circondario, con provvedimento motivato previo espletamento di adeguata istruttoria, sentita la commissione consultiva locale, ed entro i limiti massimi consentiti per ciascun porto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 84 del 1994.
2. (Non ammesso al visto della Corte dei conti).

 

Art. 5.
1. Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'autorità competente di cui all'art. 4, comma 1, sentita la commissione consultiva locale, individua, n via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
2. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il dicembre di ogni anno, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'autorità competente, sentita la commissione consultiva locale, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità
3. Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in ordine alla realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della mancata realizzazione dà luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.

 

Art. 6.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosità delle merci trattate.
2. Il canone annuo non può essere inferiore a lire 5 milioni.
3. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non può essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque, non superiore al canone stabilito.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, garantendo la piena parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.
5. L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata è tenuta a corrispondere, è effettuata, con atto motivato, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, sentita la commissione consultiva locale.
6. L'impresa o la società che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività portuali di cui all'art. 1 ed a comunicare all'autorità tutte le variazioni delle tariffe indicate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.

 

Art. 7.
1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte delle autorità di cui all'art. 4, comma 1, in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale:
a) qualora i soggetti indicati all'art. 3, lettera a), non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni del presente regolamento;
e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 11;
f) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate alle autorità competenti.

 

Art. 8.
1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale.
2. I soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
3. Dette autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all'art. 5, comma 1.
4. L'istante deve all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione dimostrare:
a) la dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;
b) la presenza nella tabella di armamento ovvero nell'organico della sua struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza;
c) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali anni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto.
5. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica da parte dell'autorità competente delle attestazioni fornite, nonché previo versamento di una somma e di una cauzione, entrambe correlate alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo opera in deroga alle concessioni di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994, secondo le direttive stabilite dall'autorità portuale.

 

Art. 9.
1. Non sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici che continuano ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, del sistema operativo previsto a loro favore e richiamato nell'art. 19 della legge n. 84 del 1994.

 

Art. 10.
1. Nella presente fase di transizione a salvaguardia del livello occupazionale delle categorie di lavoratori soggette alla trasformazione in corso, le imprese che richiedono di operare in porto e quelle che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, se debbono effettuare assunzioni per adeguare il proprio organico alle esigenze del mercato, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti ed i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino eccedenti, nonché i dipendenti in esubero delle autorità portuali.
2. 4 tal fine le imprese sono tenute ad effettuare apposita domanda agli organismi indicati nel comma 1 ed all'autorità competente, che accerta la sussistenza dei requisiti richiesti nel personale interessato.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze devono essere individuate forme di intesa che consentano il passaggio del personale richiesto o in trasferimento definitivo o comunque sotto forma di distacco per un periodo comunque non superiore a tre anni.
4. Il ricorso alla mobilità temporanea di cui all'art. 23 della legge n. 84 del 1994 è ammesso soltanto in presenza di situazioni di carattere eccezionale o legate a fenomeni di carattere temporaneo.

 

Art. 11.
1. Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1, nonché ai fini della sicurezza della navigazione, i lavoratori alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 24, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, adibiti a tali operazioni, sono iscritti in apposito registro, da istituire presso ciascuna autorità competente entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.