FRONTE DEL PORTO GENOVA FOREHEAD IN THE PORT GENOA

 

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni

Riordino della legislazione in materia portuale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli

obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi

direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del

piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 17 dicembre 1986, n. 873,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2

(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)

1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

a) il Provveditorato al Porto di Venezia, di cui al Regio Decreto-Legge 14

marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e

successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, di cui al Testo Unico approvato

con Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed

integrazioni;

c) l'Ente Autonomo del Porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961,

n. 1268;

d) il Consorzio per il Porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.

223;

e) l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e

successive modificazioni ed integrazioni;

f) l'Ente Autonomo del Porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n.

173, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, di cui al Decreto-Legge 11

gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo

1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) le Aziende dei Mezzi Meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e

successive modificazioni ed integrazioni;

i) i Consorzi costituitisi nei porti di Bari e Brindisi.

2. Sono Autorità Portuali ai sensi della presente legge gli Enti di cui all'art. 6.

3. Sono Autorità Marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo

16 del Codice della Navigazione.

Art. 3

(Costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie)

1. L'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto è costituito in comando

generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, senza aumento di organico né di

spese complessive, dipende dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione nei

limiti di quanto dispone l'articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al Regio Decreto

19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite

al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il Ministero dell'Ambiente si avvale

delle Capitanerie di Porto. (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n.

647).

Art. 4

(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare

e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza

economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza

economica nazionale;

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza

economica regionale e interregionale.

Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio

1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II,

classe I, con funzione commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. (cfr.: art.

8, comma 11 bis, legge 27 febbraio 1998, n. 30).

1.bis. I porti sede di Autorità Portuale appartengono comunque ad una delle prime due

classi della categoria II. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera a), legge 27 febbraio

1998, n. 30).

2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri

dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici, determina le

caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree

portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le

attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. (cfr.: art. 2, comma 1,

legge 23 dicembre 1996, n. 647).

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le

seguenti funzioni:

a) commerciale;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla

categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime

sono determinate, sentite le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità

marittime, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con

particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o

nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e

dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e

delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il

carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle

attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla

riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei Trasporti e della Navigazione predispone,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

schema di decreto, che è trasmesso alle Regioni, le quali esprimono parere

entro i successivi novanta giorni.

Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso

favorevole.

Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del

parere delle Regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei Deputati

ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti

dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti

per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

adotta il decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al

comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa

delle Autorità Portuali o, laddove non istituite, delle Autorità Marittime, delle

Regioni o del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con la procedura di cui

al comma 5.

Art. 5

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali.

Piano Regolatore Portuale)

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le

funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del

porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività

cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente

delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le

caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli

strumenti urbanistici vigenti.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'Autorità Portuale, il piano

regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i

comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'Autorità

Portuale, il piano regolatore è adottato dall'Autorità Marittima, previa intesa con il

Comune o i Comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal

ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in

senso favorevole.

4. Il Piano Regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la

procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in

materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi

approvato dalla Regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma

3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza

dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente

della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi

con determinate attività industriali e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 20

maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

6. All'articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II,

classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello

Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere

marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla

categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei

porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le Regioni, il Comune interessato o

l'Autorità Portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in

concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande

infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla Regione

o alle Regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande

infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano alle Regioni a statuto speciale nei limiti dei

rispettivi statuti. Le Autorità Portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere

da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci

imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali

marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine

attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti

sono approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. (cfr.: art. 9 bis,

comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30).

10. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sulla base delle proposte contenute

nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità portuali, ai sensi dell'articolo

9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del

presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle Regioni in conformità ai piani regionali dei

trasporti o ai piani di sviluppo economico produttivo, il Ministro dei trasporti e

della Navigazione emana direttive di coordinamento.

Art. 6.

(Autorità Portuale)

1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La

Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna,

Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'Autorità Portuale con i seguenti

compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle

operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività

commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di

regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza

rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di

igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23

dicembre 1996, n. 647);

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito

portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa

convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione

dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima

Amministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso

agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma

1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione da

emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

2. L'Autorità Portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di

autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di

autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. (cfr.:

art. 8 bis, comma 1, lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione

per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente

legge. (cfr.: art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità Portuale è disciplinata da un

regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della

Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Il conto consuntivo delle Autorità Portuali è allegato allo stato di previsione del

Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello

nel quale il medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità Portuale è soggetto al

controllo della Corte dei Conti. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera c), legge 27

febbraio 1998, n. 30).

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in

concessione dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica.

6. Le Autorità Portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la

partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente

connesse.

Le Autorità Portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti

attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle

Autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo

dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche. (cfr.: art. 8 bis,

comma 1, lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

7. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, individua entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della

circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità Portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi

della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori Autorità in

porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che

nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a

tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000

Twenty Fee Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può

essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di Autorità Portuali nei

porti di Olbia, Piombino e Salerno.

9. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può formulare la proposta di cui al

comma 8 anche su richiesta di Regioni, Comuni o Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura.

10. Le Autorità Portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al

medesimo comma, quando in relazione al mutato andamento dei traffici,

vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.

Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono soppresse le Autorità Portuali di cui al comma 1

quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le Autorità sprovviste di sede

propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali Autorità Marittime.

12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto

franco di Trieste.

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita l'Autorità Portuale di Trieste,

con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di

detti punti franchi.

Art. 7.

(Organi dell'Autorità Portuale)

1. Sono organi dell'Autorità Portuale:

a) il Presidente;

b) il Comitato Portuale;

c) il Segretariato Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei

Conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato Portuale, sono

a carico del bilancio dell'Autorità e vengono determinati dal Comitato entro i limiti

massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con

decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono disposti la

revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato Portuale

qualora:

a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano

operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta

giorni;

b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

4. Con decreto di cui al comma 3, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

nomina altresì un Commissario che esercita, per un periodo massimo di sei

mesi, le attribuzioni conferitegli con decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3,

lettera c), il Commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla

nomina, un piano di risanamento. A tal fine il Commissario può imporre oneri

aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

Art. 8.

(Presidente dell'Autorità Portuale)

1. Il Presidente è nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto

del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell'ambito di una terna di esperti

di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia

dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e

dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui

competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui

all'articolo 6, comma 7.

La terna è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione tre mesi

prima della scadenza del mandato.

Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla

richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la

nomina.

Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il

Presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità

che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale

nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorità Portuale, resta in carica quattro

anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione

della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei

Trasporti e della Navigazione entro il 31 marzo 1995.

Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque

confermate qualora gli Enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova

designazione. (cfr.: art. 2, comma 4, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2.bis. I Presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei

commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3. (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

3. Il Presidente dell'Autorità Portuale:

a) presiede il Comitato Portuale;

b) sottopone al Comitato Portuale, per l'approvazione, il piano operativo

triennale;

c) sottopone al Comitato Portuale, per l'adozione, il Piano Regolatore

Portuale;

d) sottopone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio

preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del

Segretario Generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali

relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;

e) propone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti le

concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche

amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività

soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) (abrogata dall'art. 2, comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito

della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base

delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato

Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice

della Navigazione e nelle relative norme di attuazione; (cfr.: art. 2, comma

5, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

i) esercita le competenze attribuite all'Autorità Portuale dagli articoli 16 e 18

e rilascia, sentito il Comitato Portuale, le autorizzazioni e concessioni di

cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a

quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto

delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della

Navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo

18, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo

17;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del

Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le

modalità di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento

dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla

base di progetti sottoposti al visto del competente Ufficio speciale del

Genio Civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela

ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza,

provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e

straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse

da quelle di cui all'art. 6, comma 5.

Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può

indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le

amministrazioni interessate (cfr.: art. 2, comma 6, legge 23 dicembre

1996, n. 647);

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone

franche, sentite l'Autorità Marittima e le amministrazioni locali interessate;

n.bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge

agli altri organi dell'Autorità Portuale. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera f),

legge 27 febbraio 1998, n. 30).

Art. 9.

(Componenti del Comitato Portuale)

1. Il Comitato Portuale è composto:

a) dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede;

b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità Portuale, con funzione di Vice

Presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale

competente, in rappresentanza del Ministero delle Finanze;

d) da un dirigente del competente Ufficio Speciale del Genio Civile per le

opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici;

e) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;

g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione

territoriale dell'Autorità Portuale comprenda il territorio di un solo Comune,

o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione medesima,

ovvero da loro delegati;

h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della

Giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni

nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che

è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; (cfr.:

art. 2, comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori

delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti

dell'Autorità Portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro

dei Trasporti e della Navigazione. In sede di prima applicazione della

presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale

e restano in carica per un quadriennio. (cfr.: art. 2, comma 8, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

l.bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato

dal Presidente dell'Autorità Portuale. (cfr. art. 2, comma 9, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

2. I componenti di cui alle lettere i) e l), del comma 1 sono nominati dal Presidente

e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del Comitato

Portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono

pervenire al Presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due

mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi

componenti il Comitato Portuale spetterà in ogni caso al nuovo Presidente dopo

la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l’invio di tutte le

designazioni, il Comitato Portuale è validamente costituito nella composizione

risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del Presidente già

designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio

restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima

applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve

pervenire entro 30 giorni dalla data di nomina del Presidente. (cfr.: art. 4, comma

1, legge 30 giugno 2000 n. 186).

3. Il Comitato Portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del

Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,

concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti

a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed

operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla

manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché

sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti

nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, da inviare entro il 30

aprile dell'anno successivo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

(cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera g), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo,

le note di variazione ed il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) e i);

g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle

concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni,

determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle

disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della

Navigazione di cui, rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e all'articolo

18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del

Segretario Generale;

i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale,

l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando

una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al

personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;

n.bis) approva, su proposta del Presidente, il Regolamento di contabilità, da

inviare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; (cfr.: art. 8 bis,

comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

n.ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle Autorità

Portuali alle Società di cui all'art. 6, comma 6. (cfr.: art. 8 bis, comma 1,

lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

4. Il Comitato Portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una

volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità

delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima

convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un

regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le

deliberazioni del Comitato Portuale, adottate con il voto favorevole dei

rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti

leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle

deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 10

(Segretariato Generale)

1. Il segretariato generale è composto dal Segretario Generale e dalla segreteria

tecnico-operativa.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Portuale, su proposta del

Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore

disciplinato dalla presente legge.

3. Il Segretario Generale è assunto con contratto di diritto privato di durata

quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il Segretario Generale può essere

rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del Presidente, con

delibera del Comitato Portuale.

4. Il Segretario Generale:

a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità

Portuale;

c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato

Portuale;

d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le

amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato Portuale;

f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnicooperativa;

g) riferisce al Comitato Portuale sullo stato di attuazione dei piani di

intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione

economico-produttiva delle attività portuali;

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si

avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima

applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle

Organizzazioni Portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa

determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di

ciascun scalo.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ed è

disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile - libro V - titolo I - capi II e III, titolo

II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto

rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri

generali stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che

dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche,

finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione

rappresentativa delle Autorità Portuali per la parte datoriale e dalle

organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale

delle Autorità Portuali per la parte sindacale. (cfr.: art. 2, comma 11, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

Art. 11

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre

supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione,

nell'ambito degli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro

effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro supplente sono nominati su

designazione del Ministro del Tesoro.

Fino al 31 dicembre 1995, i Revisori di cui al presente articolo sono nominati fra

coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei

Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro

presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun

interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (cfr.: art. 2, comma 12,

legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei

libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di

cassa;

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al

Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

c) assiste alle riunioni del Comitato Portuale con almeno uno dei suoi

membri.

Art. 12

(Vigilanza sull'Autorità Portuale)

1. L'Autorità Portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della

Navigazione.

2. Sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del

Presidente e del Comitato Portuale relative:

a) alla approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di

variazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;

3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a) è esercitata dal Ministro

dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro.

4. Qualora l'approvazione dell'Autorità di vigilanza non intervenga entro

quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono

esecutive.

Il controllo della Corte dei Conti sulle Autorità Portuali non si esercita più ai

sensi dell'art. 12 della legge 31 marzo 1958, n. 259, bensì in conformità degli

artt. 2, 7 e 8 della stessa legge n. 259 (ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997).

(cfr. lettera della Corte dei Conti del 7 maggio 1998, prot. 380/Pres/S. EE/139).

Art. 13

(Risorse finanziarie delle Autorità Portuali)

1. Le entrate delle Autorità Portuali sono costituite:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine

comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali

comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 7 nonché

dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le

Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione

demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i

canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più

elevata di quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue e

concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18,

comma 1, lettere a) e b);

c) salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle

merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo del Titolo II della legge 9

febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e

successive modificazioni ed integrazioni;

d) dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi

pubblici;

e) da entrate diverse.

2. Dal 1° gennaio 1995 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni

portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le

spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona,

Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

2.bis. Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni

demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di

cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art. 2, comma 13, legge 23 dicembre

1996, n. 647).

Art. 14

(Competenze dell'Autorità Marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorità

portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione,

nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed

elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei Trasporti e della

Navigazione, alle aziende speciali delle Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico approvato

con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'Autorità marittima le

funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle

leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. (cfr.: art. 8 bis, comma 1,

lettera l), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

1.bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono

servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la

sicurezza della navigazione e dell’approdo. Per il pilotaggio l’obbligatorietà è

stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Per gli altri

servizi l’Autorità Marittima può renderne obbligatorio l’impiego tenuto conto della

localizzazione e delle strutture impiegate. (cfr.: art. 1, legge 30 giugno 2000 n.

186)

I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio,

rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti e

della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal

comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze

unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza

portuale. (cfr.: art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

1.ter. Nei porti sede di Autorità Portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di

cui al comma 1bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità

Portuale.

In difetto di intesa provvede il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art.

2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 15

(Commissioni Consultive)

1. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è istituita in ogni

porto una Commissione Consultiva composta da cinque rappresentanti dei

lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei

dipendenti dell'Autorità Portuale o dell'Organizzazione Portuale e da sei

rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure

indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità

Portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La

Commissione è presieduta dal Presidente dell'Autorità Portuale ovvero, laddove

non istituita, dal comandante del porto. (cfr.: art. 2, comma 14, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

1.bis)La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie

imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei Trasporti e

della Navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine

non pregiudica il funzionamento dell'organo. (cfr.: art. 2, comma 15, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

2. La Commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio,

alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui

rispettivamente agli artt. 16 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro

in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla

formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituita la

Commissione Consultiva Centrale, composta dal Direttore Generale del Lavoro

Marittimo e Portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che la

presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9,

comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle

Regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; da un Dirigente

del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; da un Ufficiale superiore del

Comando Generale del Corpo di Capitaneria di Porto; da un Dirigente del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; da un Dirigente del Ministero

della Sanità e dal Presidente dell'Associazione Porti Italiani. La Commissione di

cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti

all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa

sottoposte dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione ovvero dalle Autorità

Portuali, dalle Autorità Marittime e dalle Commissioni Consultive locali. La

designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta;

l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. (cfr.: art.

2, comma 16, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 16

(Operazioni portuali e servizi portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il

movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito

portuale.

Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e

accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati

dalle Autorità Portuali o, laddove non istituite dalle Autorità Marittime, attraverso

una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti

fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art. 2,

comma 1, lettera a), legge 30 giugno 2000, n. 186).

2. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime disciplinano e

vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, e dei servizi portuali nonché

sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5,

riferendo periodicamente al Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art.

2, comma 1, lettera b) legge 30 giugno 2000, n. 186).

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi,

è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità Portuale o, laddove non istituita,

dell'Autorità Marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni

portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente

dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al

comma 1, da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono

iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità Portuale o, laddove non

istituita, dell'Autorità Marittima e sono soggette al pagamento di un canone

annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime Autorità.

(cfr.: art. 2, comma 1, lettere c) e d), legge 30 giugno 2000, n. 186).

3.bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in

deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall’art. 17.

(cfr.: art. 2, comma 1, lettera e), legge 30 giugno 2000, n. 186).

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'Autorità

competente, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, da

emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

determina:

a) I requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità

finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti,

adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un

programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle

dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla

revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della

cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione,

tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di

operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di

propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da

svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea

cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al

comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le

imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorità

Portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità Marittima le tariffe che intendono

praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto

dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di

concessione, ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione

medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi

operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorità Portuale o,

laddove non istituita, l'Autorità Marittima sono tenute a verificare, con cadenza

almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima, sentita la

Commissione Consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni

che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze

di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della

concorrenza nel settore.

7.bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di

prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in

ambito portuale. (cfr.: art. 2, comma 16bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

7.ter. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite le Autorità Marittime, devono

pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro 90

giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato la richiesta si

intende accolta. (cfr.: art. 2, comma 1, lettera f), legge 30 giugno 2000, n. 186).

L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, provvedono

alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli artt. 16 e 18

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con

quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i

presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese

indicate all’art. 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono

richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all’art.

16 ovvero la concessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del 1994. (cfr.: art.

2, comma 2, legge 30 giugno 2000, n. 186).

L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

Il decreto di cui all’art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come

modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di

cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186 ha luogo entro 180

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (cfr.: art. 2, comma

3, legge 30 giugno 2000, n. 186).

Art. 17

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

(cfr.: art. 3, comma 1, legge 30 giugno 2000, n. 186)

1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga

all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli artt. 16 e

18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai

sensi dell’art. 16, comma 3.

2. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite le Autorità Marittime, autorizzano

l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui

attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per

l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una

procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che

deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica

caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, non

deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 e

le attività svolte dalle società di cui all’art. 21, comma 1, lettera a), né deve

essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli

artt. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni

anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma

1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e

partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall’Autorità Portuale o,

laddove non istituita, dall’Autorità Marittima entro 120 giorni dall’individuazione

dell’impresa stessa e, comunque, subordinatamente all’avvenuta dismissione di

ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L’impresa

subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e

partecipazioni all’impresa che le dismette.

4. L’Autorità Portuale o, laddove non istituita, l’Autorità Marittima individua le

procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e

dei dipendenti dell’impresa di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti

dell’impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al

comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle Autorità Portuali o,

laddove non istituite, dalle Autorità Marittime e soggette al controllo delle stesse

e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti

delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle

prestazioni di cui al comma 1, l’agenzia assume lavoratori impiegati presso le

imprese di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività.

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono adottate le norme per

l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia.

6. L’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano

personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al

comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla

fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all’art. 2 della legge 24

giugno 1997, n. 196.

7. Nell’ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei

lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere

concluso ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del

1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall’articolo

1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai

lavoratori occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto

dall’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a

tempo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 196 del

1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all’art. 4,

comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l’impresa di cui al comma 2 e

l’agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle

esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative

possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall’art. 5 della legge n.

196 del 1997.

9. L’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5 non costituiscono

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o

aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell’art. 90, paragrafo 2, del

Trattato che istituisce la Comunità Europea.

10. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime adottano

specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai

commi 2 e 5 anche al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di parità di

trattamento nei confronti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1,

lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e

qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l’altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare

dall’Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall’Autorità Marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici

dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di cui al comma 5 in rapporto

alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai

fini dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini dell’aggiornamento e della

riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorità Portuali o,

laddove non istituite, delle Autorità Marittime circa l’osservanza delle

regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del

mercato, le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, che

hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne

l’efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli

obblighi nascenti dall’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la

violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le Autorità Portuali o,

laddove non istituite, le Autorità Marittime possono disporre la sostituzione

dell’organo di gestione dell’agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie previste dai regolamenti di cui al

comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni

a lire 60 milioni.

13. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime inseriscono

negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti

dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte

a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento

normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei

Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali

dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le

rappresentanze delle imprese, dell’utenza portuale e delle imprese di cui all’art.

21, comma 1, e l’associazione fra le Autorità Portuali, volte a determinare la

stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla

stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti

normativi e retributivi di riferimento per l’individuazione del minimo inderogabile.

14. Le Autorità Portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa

deliberazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva. Le

Autorità Marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la

Commissione Consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle

giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i

soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell’articolo 2,

comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni

dettate dall’articolo 1 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica, emana i regolamenti previsti dall’articolo 2,

comma 28, della citata legge n. 662, del 1996.

L’art. 3, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano

eventualmente in esubero strutturale dalle Autorità Portuali di cui all’articolo 6

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18

della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall’agenzia di cui all’articolo 17 della

medesima legge 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente

articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di

consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente

rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l’Autorità Portuale o,

laddove non istituita, l’Autorità Marittima.

L’art. 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali

situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli

16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le

procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

L’art. 3, comma 4, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così

recita:

Il decreto previsto dal comma 5 dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994,

come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al

comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro 120 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui

al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro 12 mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Concessione di aree e banchine)

1. L'Autorità Portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento,

l'organizzazione portuale o l'Autorità Marittima danno in concessione le aree

demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art.

16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva

l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo

svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.

E' altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità Portuale, e laddove non

istituita dall'Autorità Marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle

attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei

esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale,

purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali

anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e

sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai

sensi dell'art. 4, comma 3.

Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche

commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di

pubblicità, stabilite dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto

con il Ministro delle Finanze, con proprio decreto.

Con il medesimo decreto sono altresì indicati (cfr.: art. 2, comma 17, legge 23

dicembre 1996, n. 647):

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità

concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione

degli impianti a nuovo concessionario; (cfr.: art. 2, comma 17, legge 23

dicembre 1996, n. 647);

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. (cfr.: art.

19, comma 1, legge 7 dicembre 1999, n. 472).

1.bis. Sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle

Autorità Portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al comma 1. (cfr.: art. 19, comma 2, legge 7 dicembre 1999, n.

472).

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi

le Autorità Portuali o Marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare

nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da

parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative

comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità Portuale può

concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al

comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo

11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere

anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i

destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da

idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici

e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee

anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo

produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto

proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di

cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare

direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al

tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno

che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella

di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può

svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in

concessione.

8. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima sono tenute ad

effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei

requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione

degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del

concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel

programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo,

l'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima revocano l'atto

concessorio.

9.bis)Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti

di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in

ambito portuale. (cfr.: art. 2, comma 18, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 19

(Autonomie funzionali)

1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto,

alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere

l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività

produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo,

possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni,

per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attività

produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso

gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle

banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree

adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della

attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.

Art. 20

(Costituzione delle Autorità Portuali e successione

delle Società alle Organizzazioni Portuali)

(cfr.: art. 2, comma 19, legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, laddove già non esista una gestione

commissariale, nomina, per ciascuna Organizzazione Portuale, commissari

scelti tra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle

valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate

nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti.

I commissari sostituiscono i Presidenti e gli organi deliberanti delle

organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I

compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di

nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale e comunque

entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la

dismissione delle attività operative delle Organizzazioni Portuali mediante la

trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società

secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, ovvero, anche

congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino

un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle

Organizzazioni Portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di

impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei

servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a

seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni

medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle

Organizzazioni Portuali alla data di entrata in vigore della presente legge,

ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società

costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali

società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli

articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque

posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle

Organizzazioni Portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle

disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente

legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei Trasporti e della

Navigazione.

Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti,

i commissari trasmettono al Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed al

Ministero del Tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una

situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Organizzazioni Portuali

riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori

dei Conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano

ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le Autorità Portuali dei porti di cui all'art. 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e

da tale data assumono tutti i compiti di cui all'art. 6 e ad esse è trasferita

l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione

territoriale come individuata ai sensi dell'art. 6.

Fino all'insediamento degli organi previsti dagli artt. 8 e 9, i commissari di cui al

comma 1, nei porti ove esistono le Organizzazioni Portuali sono altresì preposti

alla gestione delle Autorità Portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla

data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le

Organizzazioni Portuali e le Autorità Portuali sono considerate, anche ai fini

tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità Portuali

subentrano alle Organizzazioni Portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in

precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei

porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento

degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro

nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità Portuali

al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare

l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle

strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e

comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla

presente legge.

I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento

delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali Autorità Marittime.

Art. 21

(Trasformazione in società delle compagnie

e gruppi portuali)

(cfr.: art. 2, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi

in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice

Civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V

e VI, del Codice Civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31

dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della

legge 23 ottobre 1960, n. 1369; (così sostituito dall'art. 2, comma 21,

lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 647);

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice

Civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già

appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali

abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le

concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte

le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o

dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge,

nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data.

Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta

organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi

portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed

amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di

rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di

costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo.

Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi

successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono

procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie

operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico

un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità Portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'Autorità Marittima nei

restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi

portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di

trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito

dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali

compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma

2, lettera c), del Decreto-Legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese,

nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le

procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al

comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le

disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite alla Autorità Portuale,

nei porti già sedi di Enti Portuali ed all'Autorità Marittima nei restanti porti.

Art. 22

(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi

portuali, nonché delle Organizzazioni Portuali, si applica il disposto dell'articolo

122 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di

registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella

misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per

l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e

barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi

previsti nel libro quinto, Titoli V e VI, del Codice Civile.

Art. 23

(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali

transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'art. 21. (cfr.:

art. 2, comma 22, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. Il personale delle Organizzazioni Portuali è trasferito alle dipendenze delle

Autorità Portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento

previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, "ad

personam", il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo

differenziale fino a riassorbimento.

Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione

dell'organico da parte di ciascuna Autorità Portuale, risulti in esubero è

mantenuto alle dipendenze dell'Autorità stessa in posizione di soprannumero ed

è assoggettato, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione,

sentita la Commissione Consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di

cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in

organico che si possono determinare in altre Autorità Portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non

impiegato presso altre Autorità Portuali, nonché i lavoratori e i dipendenti delle

compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui

all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di

distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei Presidenti delle

Autorità Portuali, sentito il Comitato Portuale e le Commissioni Consultive locali,

nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei Trasporti e

della Navigazione, sentita la Commissione Consultiva centrale, dalle società di

cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali

società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate

fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente

comma. (cfr. art. 2, comma 23, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva,

in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in

essere alla data dell'impiego temporaneo, nonché "ad personam" il trattamento

retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento.

Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego

temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i

trattamenti accessori.

Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al

comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e

le imprese che lo impiegano.

Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del

termine previsto nel comma 3, può optare per l'assunzione alle dipendenze

dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'Autorità

Portuale.

5. Le Autorità Portuali istituite nei porti in cui le Organizzazioni Portuali svolgevano i

servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono

continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali,

utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del

presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le

imprese operanti nel porto, risevandosi una partecipazione comunque non

maggioritaria.

6. Le Autorità Portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16,

18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo

conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e

pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto

dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori

dipendenti delle Autorità Portuali. (cfr.: art. 2, comma 24, legge 23 dicembre

1996, n. 647).

Art. 24

(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere

lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme

vigenti in materia, ovvero già posti in prepensionamento ai sensi delle stesse

norme.

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni

di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale o,

laddove non istituita, dall'Autorità Marittima. Ad essi si applicano le disposizioni

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. (cfr.: art. 2, comma

25, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2.bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio,

nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della

Sanità, spettano alle Autorità Portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine

all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i

connessi poteri di polizia amministrativa. (cfr.: art. 2, comma 26, legge 23

dicembre 1996, n. 647).

2.ter I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla

comunicazione del Presidente al rispettivo Comitato Portuale dell'Autorità

Portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di

proroga da accordarsi con Decreto del Ministro dei Trasporti e della

Navigazione su richiesta motivata dal Presidente dell'Autorità Portuale (cfr.: art.

2, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della

legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché di dare attuazione alle direttive

comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei Trasporti e

della Navigazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale ed il Ministro della Sanità, un regolamento contenente le disposizioni in

materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle

operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli

ambiti portuali.

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi

dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del

Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di

cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 7 settembre 1992,

n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è

differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità. Detto beneficio,

qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30

giugno 1994.

6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli

articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del

presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del

Decreto Legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 1990, n. 58.

L'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 18 dicembre 1995, n. 535,

così recita:

Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,

nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge

28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del

Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione e sono

rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita

rendicontazione annuale.

Art. 25

(Norme assistenziali)

1. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può, con decreto da emanare di

concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di

merci nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un

contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce

imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse

dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso.

Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed

alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e

delle loro famiglie. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 7 dicembre 1999, n. 472).

2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni

dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante “Norme intese a regolare la gestione

amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi” è

abrogato. (cfr.: art. 16, comma 2, legge 7 dicembre 1999, n. 472).

3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono

stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario,

immobiliare e mobiliare della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro

portuale”. L’eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato

all’entrata del bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 3, legge 7 dicembre

1999, n. 472).

4. Con proprio decreto il Ministro dei Trasporti e della Navigazione provvede alla

nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il

Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i

compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del

Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale”. (cfr.: art. 16, comma 4, legge

7 dicembre 1999, n. 472).

Art. 26

(Trasferimento al Ministero dei Trasporti e della

Navigazione del servizio per l'escavazione

dei porti marittimi nazionali)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente

legge il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con Regio

Decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di

appartenere al Ministero dei Lavori Pubblici ed è trasferito alle dipendenze del

Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2. Con decreto dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici,

da emanarsi, sentito il Ministro del Tesoro, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per

il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al

servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, emana le

norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero

dei Trasporti e della Navigazione appositi capitoli rispettivamente per

l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effusori, nonché

per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione

dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei Lavori

Pubblici.

5. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, sentito il

Ministro dell'Ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto

ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei

mezzi e delle attrezzature.

6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione

della presente legge, il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione

deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

stessa.

Art. 27

(Norme transitorie e abrogative)

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che

disciplinano le Organizzazioni Portuali fino alla loro trasformazione in società ai

sensi dell'articolo 20.

2. Entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei

Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, emana un

decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci

trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il

trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le

disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le

autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e

banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non

abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attività

coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'Autorità Portuale o,

laddove non istituita, dall'Autorità Marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti

a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in

ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai

sensi dell'art. 18.

5. I contributi delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere alle spese

sostenute dai Consorzi Autonomi dei Porti, secondo le disposizioni di cui al

Testo Unico approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e

successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con Regio Decreto 11

aprile 1926, n. 736, nonché di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 2

aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1°

gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai Consorzi negli anni a partire

dal 1994. (cfr.: art. 2, comma 27, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione,

le Autorità Portuali subentrano alle Organizzazioni Portuali nelle convenzioni in

atto con i Ministeri e le Regioni competenti.

7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi

occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di

pensionamento anticipato (cfr. art. 21, comma 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 430).

8. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico approvato con Regio Decreto 2

aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con

Regio Decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le

disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111,

ultimo comma, del Codice della Navigazione sono abrogati. Salvo quanto

previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì

abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo

e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma,

n. 2); 1171, n. 1); 1172 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli contenuti

nel libro I, Titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del Codice della

Navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del Codice

della Navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996. (cfr.: art. 2,

comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 28

(Copertura finanziaria)

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle Organizzazioni Portuali, i

debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime

organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di

impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,

risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli

ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine

rapporto dei dipendenti delle Organizzazioni Portuali, maturati alla medesima

data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,

che provvede direttamente al relativo pagamento. (cfr.: art. 11, comma 4, legge

23 dicembre 1999, n. 488).

2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero

dei Trasporti e della Navigazione, nel limite 91.000 milioni annui, a decorrere

dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di

quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6, e 7 e,

quanto al lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante

utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle

Organizzazioni Portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952,

3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei

Trasporti e della Navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del

Ministero del Tesoro.

3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui

al comma 1 con le disponibilità annue effettive di cui al comma 2, il Ministero dei

Trasporti e della Navigazione, con apposito decreto, autorizza le Autorità

interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.

4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del

Decreto-Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla

L'art. 1, comma 12 del Decreto-Legge 18 dicembre 1995, n. 535,

così recita:

Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle

aziende dei mezzi meccanici, ai sensi ... omissis ..... dell'articolo 28 della legge

28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è

acquisito a partire dal 1° gennaio 1995 al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16,

comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9

febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazione, è acquisito a

decorrere dal 1° gennaio 1995 al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 1,

legge 23 dicembre 1996, n. 647).

6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della

legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e

successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere

dal 1° luglio 1994. Per i porti ove non è istituita l'Autorità Portuale il gettito della

tassa affluisce al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 2, legge 23 dicembre

1996, n. 647).

6.bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate prevista nel capo III del titolo II della

legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355,

e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita

dall'art. 2, primo comma, del Decreto Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle

merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della

legge doganale, approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 65. (cfr.: art.

2, comma 30, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al

comma 1, nei porti ove è istituita l'Autorità Portuale il 50 per cento del gettito

della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8. Su proposta della Autorità Portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6

possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento

spettante all'Autorità per effetto del comma 7.

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato il lire 22

miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

Tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento

relativo al Ministero dei Trasporti.

10. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 29

(Interventi vari)

1. Il Commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 22 gennaio

1990, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il

Collegio Sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di

liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, tra i lavoratori ammessi

a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del Decreto-Legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di

cui all'articolo 101 del Codice della Navigazione.

3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso

la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 22

gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.

58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni

riconoscibili anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCALFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministeri

Costa, Ministro dei Trasporti e della Navigazione

Visto, il Guardasigilli: Conso

Nome Cognome Telefono
Maria Rossi 12345-12345
Pippo Verdi 0123-12345