LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni
Riordino della legislazione in materia portuale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli
obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi
direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del
piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.
Art. 2
(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)
1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al Porto di Venezia, di cui al Regio Decreto-Legge 14
marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, di cui al Testo Unico approvato
con Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) l'Ente Autonomo del Porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961,
n. 1268;
d) il Consorzio per il Porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
223;
e) l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente Autonomo del Porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n.
173, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, di cui al Decreto-Legge 11
gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le Aziende dei Mezzi Meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e
successive modificazioni ed integrazioni;
i) i Consorzi costituitisi nei porti di Bari e Brindisi.
2. Sono Autorità Portuali ai sensi della presente legge gli Enti di cui all'art. 6.
3. Sono Autorità Marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo
16 del Codice della Navigazione.
Art. 3
(Costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie)
1. L'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto è costituito in comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, senza aumento di organico né di
spese complessive, dipende dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione nei
limiti di quanto dispone l'articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al Regio Decreto
19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite
al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il Ministero dell'Ambiente si avvale
delle Capitanerie di Porto. (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n.
647).
Art. 4
(Classificazione dei porti)
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare
e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza
economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza
economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza
economica regionale e interregionale.
Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II,
classe I, con funzione commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. (cfr.: art.
8, comma 11 bis, legge 27 febbraio 1998, n. 30).
1.bis. I porti sede di Autorità Portuale appartengono comunque ad una delle prime due
classi della categoria II. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera a), legge 27 febbraio
1998, n. 30).
2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici, determina le
caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree
portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le
attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. (cfr.: art. 2, comma 1,
legge 23 dicembre 1996, n. 647).
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le
seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla
categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità
marittime, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con
particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o
nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e
dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e
delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il
carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle
attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei Trasporti e della Navigazione predispone,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
schema di decreto, che è trasmesso alle Regioni, le quali esprimono parere
entro i successivi novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso
favorevole.
Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del
parere delle Regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei Deputati
ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti
dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti
per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al
comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle Autorità Portuali o, laddove non istituite, delle Autorità Marittime, delle
Regioni o del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con la procedura di cui
al comma 5.
Art. 5
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali.
Piano Regolatore Portuale)
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le
funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del
porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente
delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli
strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'Autorità Portuale, il piano
regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i
comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'Autorità
Portuale, il piano regolatore è adottato dall'Autorità Marittima, previa intesa con il
Comune o i Comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in
senso favorevole.
4. Il Piano Regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la
procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in
materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi
approvato dalla Regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza
dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. All'articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II,
classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello
Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere
marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla
categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le Regioni, il Comune interessato o
l'Autorità Portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla Regione
o alle Regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano alle Regioni a statuto speciale nei limiti dei
rispettivi statuti. Le Autorità Portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere
da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci
imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali
marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine
attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti
sono approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. (cfr.: art. 9 bis,
comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30).
10. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sulla base delle proposte contenute
nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità portuali, ai sensi dell'articolo
9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del
presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle Regioni in conformità ai piani regionali dei
trasporti o ai piani di sviluppo economico produttivo, il Ministro dei trasporti e
della Navigazione emana direttive di coordinamento.
Art. 6.
(Autorità Portuale)
1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La
Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna,
Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'Autorità Portuale con i seguenti
compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle
operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività
commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza
rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di
igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23
dicembre 1996, n. 647);
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito
portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa
convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima
Amministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso
agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma
1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'Autorità Portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di
autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. (cfr.:
art. 8 bis, comma 1, lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione
per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente
legge. (cfr.: art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità Portuale è disciplinata da un
regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Il conto consuntivo delle Autorità Portuali è allegato allo stato di previsione del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello
nel quale il medesimo è approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità Portuale è soggetto al
controllo della Corte dei Conti. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera c), legge 27
febbraio 1998, n. 30).
5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in
concessione dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica.
6. Le Autorità Portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la
partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente
connesse.
Le Autorità Portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti
attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
Autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo
dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche. (cfr.: art. 8 bis,
comma 1, lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
7. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, individua entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità Portuale.
8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori Autorità in
porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che
nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a
tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000
Twenty Fee Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può
essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di Autorità Portuali nei
porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può formulare la proposta di cui al
comma 8 anche su richiesta di Regioni, Comuni o Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura.
10. Le Autorità Portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al
medesimo comma, quando in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.
Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono soppresse le Autorità Portuali di cui al comma 1
quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le Autorità sprovviste di sede
propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali Autorità Marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto
franco di Trieste.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita l'Autorità Portuale di Trieste,
con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di
detti punti franchi.
Art. 7.
(Organi dell'Autorità Portuale)
1. Sono organi dell'Autorità Portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato Portuale;
c) il Segretariato Generale;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato Portuale, sono
a carico del bilancio dell'Autorità e vengono determinati dal Comitato entro i limiti
massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con
decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono disposti la
revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato Portuale
qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano
operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta
giorni;
b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.
4. Con decreto di cui al comma 3, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
nomina altresì un Commissario che esercita, per un periodo massimo di sei
mesi, le attribuzioni conferitegli con decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3,
lettera c), il Commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla
nomina, un piano di risanamento. A tal fine il Commissario può imporre oneri
aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.
Art. 8.
(Presidente dell'Autorità Portuale)
1. Il Presidente è nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell'ambito di una terna di esperti
di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia
dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e
dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui
competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui
all'articolo 6, comma 7.
La terna è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione tre mesi
prima della scadenza del mandato.
Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla
richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la
nomina.
Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il
Presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità
che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale
nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorità Portuale, resta in carica quattro
anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione
della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei
Trasporti e della Navigazione entro il 31 marzo 1995.
Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque
confermate qualora gli Enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova
designazione. (cfr.: art. 2, comma 4, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
2.bis. I Presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei
commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3. (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23
dicembre 1996, n. 647).
3. Il Presidente dell'Autorità Portuale:
a) presiede il Comitato Portuale;
b) sottopone al Comitato Portuale, per l'approvazione, il piano operativo
triennale;
c) sottopone al Comitato Portuale, per l'adozione, il Piano Regolatore
Portuale;
d) sottopone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio
preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del
Segretario Generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali
relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;
e) propone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti le
concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche
amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività
soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
g) (abrogata dall'art. 2, comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito
della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato
Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice
della Navigazione e nelle relative norme di attuazione; (cfr.: art. 2, comma
5, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
i) esercita le competenze attribuite all'Autorità Portuale dagli articoli 16 e 18
e rilascia, sentito il Comitato Portuale, le autorizzazioni e concessioni di
cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a
quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto
delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo
18, commi 1 e 3;
l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo
17;
m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del
Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le
modalità di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento
dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla
base di progetti sottoposti al visto del competente Ufficio speciale del
Genio Civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela
ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza,
provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e
straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse
da quelle di cui all'art. 6, comma 5.
Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può
indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate (cfr.: art. 2, comma 6, legge 23 dicembre
1996, n. 647);
n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone
franche, sentite l'Autorità Marittima e le amministrazioni locali interessate;
n.bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge
agli altri organi dell'Autorità Portuale. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera f),
legge 27 febbraio 1998, n. 30).
Art. 9.
(Componenti del Comitato Portuale)
1. Il Comitato Portuale è composto:
a) dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede;
b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità Portuale, con funzione di Vice
Presidente;
c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale
competente, in rappresentanza del Ministero delle Finanze;
d) da un dirigente del competente Ufficio Speciale del Genio Civile per le
opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici;
e) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;
g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione
territoriale dell'Autorità Portuale comprenda il territorio di un solo Comune,
o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione medesima,
ovvero da loro delegati;
h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della
Giunta da lui delegato;
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni
nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che
è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; (cfr.:
art. 2, comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori
delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti
dell'Autorità Portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione. In sede di prima applicazione della
presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e restano in carica per un quadriennio. (cfr.: art. 2, comma 8, legge 23
dicembre 1996, n. 647).
l.bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato
dal Presidente dell'Autorità Portuale. (cfr. art. 2, comma 9, legge 23
dicembre 1996, n. 647).
2. I componenti di cui alle lettere i) e l), del comma 1 sono nominati dal Presidente
e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del Comitato
Portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono
pervenire al Presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due
mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi
componenti il Comitato Portuale spetterà in ogni caso al nuovo Presidente dopo
la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l’invio di tutte le
designazioni, il Comitato Portuale è validamente costituito nella composizione
risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del Presidente già
designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio
restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima
applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve
pervenire entro 30 giorni dalla data di nomina del Presidente. (cfr.: art. 4, comma
1, legge 30 giugno 2000 n. 186).
3. Il Comitato Portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del
Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti
a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed
operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla
manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché
sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti
nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, da inviare entro il 30
aprile dell'anno successivo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
(cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera g), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo,
le note di variazione ed il conto consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) e i);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle
concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni,
determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di cui, rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e all'articolo
18, commi 1 e 3;
h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del
Segretario Generale;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale,
l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando
una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;
l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al
personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;
n.bis) approva, su proposta del Presidente, il Regolamento di contabilità, da
inviare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; (cfr.: art. 8 bis,
comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
n.ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle Autorità
Portuali alle Società di cui all'art. 6, comma 6. (cfr.: art. 8 bis, comma 1,
lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
4. Il Comitato Portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una
volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità
delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima
convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un
regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le
deliberazioni del Comitato Portuale, adottate con il voto favorevole dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti
leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle
deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.
Art. 10
(Segretariato Generale)
1. Il segretariato generale è composto dal Segretario Generale e dalla segreteria
tecnico-operativa.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Portuale, su proposta del
Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore
disciplinato dalla presente legge.
3. Il Segretario Generale è assunto con contratto di diritto privato di durata
quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il Segretario Generale può essere
rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del Presidente, con
delibera del Comitato Portuale.
4. Il Segretario Generale:
a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità
Portuale;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato
Portuale;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato Portuale;
f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnicooperativa;
g) riferisce al Comitato Portuale sullo stato di attuazione dei piani di
intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione
economico-produttiva delle attività portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si
avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima
applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle
Organizzazioni Portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa
determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di
ciascun scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ed è
disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile - libro V - titolo I - capi II e III, titolo
II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto
rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri
generali stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che
dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche,
finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione
rappresentativa delle Autorità Portuali per la parte datoriale e dalle
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale
delle Autorità Portuali per la parte sindacale. (cfr.: art. 2, comma 11, legge 23
dicembre 1996, n. 647).
Art. 11
(Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre
supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione,
nell'ambito degli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro
effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro supplente sono nominati su
designazione del Ministro del Tesoro.
Fino al 31 dicembre 1995, i Revisori di cui al presente articolo sono nominati fra
coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei
Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun
interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (cfr.: art. 2, comma 12,
legge 23 dicembre 1996, n. 647).
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di
cassa;
b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al
Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
c) assiste alle riunioni del Comitato Portuale con almeno uno dei suoi
membri.
Art. 12
(Vigilanza sull'Autorità Portuale)
1. L'Autorità Portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del
Presidente e del Comitato Portuale relative:
a) alla approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di
variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a) è esercitata dal Ministro
dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. Qualora l'approvazione dell'Autorità di vigilanza non intervenga entro
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono
esecutive.
Il controllo della Corte dei Conti sulle Autorità Portuali non si esercita più ai
sensi dell'art. 12 della legge 31 marzo 1958, n. 259, bensì in conformità degli
artt. 2, 7 e 8 della stessa legge n. 259 (ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997).
(cfr. lettera della Corte dei Conti del 7 maggio 1998, prot. 380/Pres/S. EE/139).
Art. 13
(Risorse finanziarie delle Autorità Portuali)
1. Le entrate delle Autorità Portuali sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine
comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali
comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 7 nonché
dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le
Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione
demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i
canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più
elevata di quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue e
concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18,
comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle
merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo del Titolo II della legge 9
febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi
pubblici;
e) da entrate diverse.
2. Dal 1° gennaio 1995 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni
portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le
spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona,
Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23
dicembre 1996, n. 647).
2.bis. Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni
demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art. 2, comma 13, legge 23 dicembre
1996, n. 647).
Art. 14
(Competenze dell'Autorità Marittima)
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorità
portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione,
nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed
elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei Trasporti e della
Navigazione, alle aziende speciali delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico approvato
con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'Autorità marittima le
funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle
leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. (cfr.: art. 8 bis, comma 1,
lettera l), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
1.bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la
sicurezza della navigazione e dell’approdo. Per il pilotaggio l’obbligatorietà è
stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Per gli altri
servizi l’Autorità Marittima può renderne obbligatorio l’impiego tenuto conto della
localizzazione e delle strutture impiegate. (cfr.: art. 1, legge 30 giugno 2000 n.
186)
I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti e
della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze
unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza
portuale. (cfr.: art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
1.ter. Nei porti sede di Autorità Portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di
cui al comma 1bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità
Portuale.
In difetto di intesa provvede il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art.
2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
Art. 15
(Commissioni Consultive)
1. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è istituita in ogni